Cass. civ. n. 20562 del 22 luglio 2025
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Falsus procurator - Ratifica con efficacia retroattiva - Operatività in campo processuale - Esclusione - Efficacia retroattiva della procura alle liti - Presupposti.
Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera in campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., in forza del quale può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 125