Cass. civ. n. 20569 del 22 luglio 2025
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Art. 9 c.c.n.l. Multiservizi - Cambio appalto - Mutamento delle mansioni - Principio di irriducibilità della retribuzione - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di "superminimo".
In caso di passaggio del lavoratore alle dipendenze di altra società di multiservizi per "cambio appalto", non è applicabile né l'art. 9 c.c.n.l. Multiservizi - che garantisce al lavoratore, nell'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo, il mantenimento delle eventuali condizioni contrattuali ed economiche "di miglior favore" già in godimento - né il principio di irriducibilità della retribuzione, al quale restano estranee le indennità compensative di particolari modalità della prestazione lavorativa e di fattori di maggiore gravosità della stessa, il cui venir meno vale ad escludere il diritto alla relativa remunerazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di pagamento di somme a titolo di superminimo percepito dal precedente datore di lavoro e non pagato dal nuovo, in ragione di elementi di discontinuità nell'oggetto del nuovo contratto di appalto, che giustificavano la diversità di trattamento dei dipendenti, nonché della circostanza che non fosse stato conservato l'assetto della "squadra lavoro", in virtù del quale trovava giustificazione il superminimo precedentemente erogato al lavoratore).
Massime precedenti
Normativa correlata
Contr. Coll. 17/05/2017 art. 9
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.