Cass. pen. n. 20574 del 22 marzo 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Riqualificazione giuridica del fatto procedibile a querela ad opera del giudice di primo grado - Sentenza di appello di improcedibilità per difetto di querela - Interesse ad impugnare della parte civile - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di impugnazioni, non sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia prosciolto l'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, a seguito della riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado, che non abbia rilevato la conseguente improcedibilità del reato, nel caso in cui non sia formulata specifica censura relativa alla diversa qualificazione. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado aveva riqualificato a norma dell'art. 609-quater cod. pen. il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen.). Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336
Nuovo Cod. Proc.