Cass. pen. n. 31297 del 16 luglio 2004
Testo massima n. 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimento relativo a misure cautelari previste ai fini dell'estradizione per l'estero, allorché esso sia stato proposto come appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. esclusivamente da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e il giudice adito l'abbia correttamente qualificato, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, stesso codice, non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione.
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