Cass. pen. n. 38344 del 23 ottobre 2001

Testo massima n. 1


È inammissibile l'incidente di esecuzione proposto nei confronti di un provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione di una misura cautelare, che riconoscendo l'insussistenza delle condizioni per l'adozione di una misura cautelare meno afflittiva di quella applicata, è da qualificare come provvedimento di accertamento negativo e, come tale, non suscettibile di esecuzione. (Fattispecie relativa a istanza rivolta alla Corte di cassazione in veste di giudice dell'impugnazione di sentenza resa in tema di estradizione per l'estero).

Testo massima n. 2


In tema di misure cautelari previste ai fini dell'estradizione per l'estero, la Corte di cassazione è giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione avverso un suo provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 718, comma 1, c.p.p. poiché assume la veste di giudice di merito chiamato a decidere in prima ed unica istanza sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare imposta all'estradando, per la pendenza, dinanzi a sè stessa, del procedimento per la decisione definitiva sulla concessione dell'estradizione.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE