Cass. pen. n. 487 del 29 aprile 1998
Testo massima n. 1
In materia di estradizione per l'estero, i provvedimenti applicativi di misure cautelari, emessi dalla corte di appello o dal presidente della corte di appello, possono essere impugnati esclusivamente mediante ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 719 c.p.p., essendo escluso il rimedio della richiesta di riesame previsto in via generale per le misure coercitive dall'art. 309 c.p.p.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi