Cass. pen. n. 5251 del 12 gennaio 1996
Testo massima n. 1
Avverso l'ordinanza con la quale venga respinta la richiesta di revoca di misura coercitiva disposta, ai sensi dell'art. 714 c.p.p., nei confronti di estradando, è proponibile, giusta quanto previsto dall'art. 719 c.p.p., soltanto il ricorso per cassazione. Correttamente, quindi in applicazione della regola di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p., l'appello che sia stato proposto avverso la detta ordinanza viene qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso alla Suprema Corte per la decisione.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi