Cass. pen. n. 914 del 27 aprile 2000

Testo massima n. 1


Come anche emerge dall'art. 720 c.p.p., il provvedimento di estradizione è autonomo e necessariamente successivo rispetto alla ordinanza custodiale che, anzi, ne costituisce il presupposto. Conseguentemente, i documenti comprovanti l'estradizione — essendo questa destinata ad incidere non sulla validità ma sull'esecuzione della ordinanza cautelare — non sono ricompresi nel novero degli “elementi su cui la richiesta si fonda” da trasmettere a norma dell'art. 309 comma 5 c.p.p., e possono, pertanto, essere prodotti in qualsiasi momento dal P.M. fino alla decisione del tribunale del riesame.

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