Cass. pen. n. 4475 del 23 gennaio 1996
Testo massima n. 1
In tema di estradizione deve escludersi, sulla base dell'esame congiunto degli artt. 12 e 16 della Convenzione Europea di Parigi del 13 dicembre 1963, resa esecutiva con L. 30 gennaio 1963, n. 300, e 720 c.p.p., la sussistenza di un obbligo dello Stato richiedente l'estradizione di comunicare immediatamente a quello richiesto l'eventuale sopravvenuta inefficacia del titolo posto a base della richiesta di arresto provvisorio, nella specie ordinanza di custodia cautelare in carcere), qualora tale titolo sia sostituito da un altro, sopravvenuto nel corso della detenzione provvisoria, egualmente idoneo ai sensi del predetto art. 12 Conv. Eur. ai fini dell'arresto provvisorio finalizzato all'estradizione.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi