Cass. civ. n. 20589 del 24 luglio 2024
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Art. 1227, comma 2, c.c. - Condotte attive del danneggiato - Contenuto - Dovere di assumere condotte pregiudizievoli - Esclusione - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno, le condotte attive (da valutarsi con giudizio prognostico ex ante) a cui il creditore, in applicazione del dovere generale di buona fede, è tenuto al fine di evitare o di limitare il danno attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, c.c., non possono consistere in comportamenti pregiudizievoli per altre situazioni personali del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la riducibilità del danno da tardiva assunzione in ruolo di docente scolastico in ragione della mancata presentazione, da parte del danneggiato, di una domanda di supplenza in una provincia diversa da quella di residenza).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.