Cass. civ. n. 20591 del 24 luglio 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Illecita somministrazione di manodopera - Contratto di appalto - Distinzione - Conseguenze sul piano fiscale.
In tema di deduzione di componenti negativi di reddito, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, e di esclusione dalla base imponibile ex art. 26-bis della l. n. 196 del 1997 e detrazione dell'IVA, la distinzione tra appalto genuino di cui all'art. 1655 c.c. e illecita somministrazione di manodopera si individua nella concorrenza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari da parte dell'appaltatore, tenendo presente che negli appalti "leggeri", a prevalenza di apporto personale di unità specializzate, l'organizzazione può anche essere minima, mentre negli appalti "labour intensive" il requisito si sostanzia soprattutto nell'esercizio del potere direttivo di mezzi e materiali.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1655
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/06/1997 num. 196 art. 26 bis