Cass. pen. n. 20593 del 09 dicembre 2022
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI - Sanzioni sostitutive della pena detentiva - Applicazione in casi non previsti dalla legge - Revocabilità da parte del giudice dell’esecuzione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva, la misura applicata fuori dai casi consentiti dalla legge può essere revocata esclusivamente per effetto dell'impugnazione della sentenza, configurando un errore di giudizio la cui emenda in sede esecutiva comporterebbe un'inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, a danno del condannato e in violazione dell'intangibilità del giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevando l'originaria insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aveva revocato la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato del condannato).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE