Cass. civ. n. 20608 del 22 luglio 2025
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE
Liquidazione dei compensi in favore del CTU - Decreto successivo alla definizione del giudizio - Abnormità - Conseguenze - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Fondamento - Termine.
Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3), c.p.c..
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.