Cass. civ. n. 20614 del 22 luglio 2025

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE


Diffida ad adempiere - Termine legale di 15 giorni - Derogabilità - Limiti - Valutazione in concreto del giudice di merito.


In tema di diffida ad adempiere, la fissazione al debitore di un termine di adempimento inferiore ai quindici giorni può avvenire soltanto in presenza delle condizioni di cui all'art. 1454, comma 2, c.c., ovvero allorché ricorra una specifica previsione derogatoria, o quando il termine abbreviato sia congruo rispetto alla natura del contratto o agli usi, secondo una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1454

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Precedenti: Cass. civ. n. 8943/2020

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