Cass. pen. n. 25050 del 2 luglio 2010
Testo massima n. 1
In tema di rogatoria internazionale all'estero, la mancata prova dell'adempimento delle modalità previste dall'ordinamento italiano e indicate dall'autorità rogante nel formulare la domanda di assistenza giudiziaria a norma dell'art. 727, comma quinto-bis, c.p.p., determina l'inutilizzabilità degli atti compiuti dall'autorità straniera, ai sensi dell'art. 729, comma primo-bis, c.p.p.. (Nel caso di specie, in cui l'autorità rumena era stata richiesta di avvisare quella italiana della data e del luogo fissati per l'espletamento della rogatoria, la S.C. ha ritenuto insufficiente l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il verbale redatto in sede di rogatoria dava atto del compimento degli adempimenti richiesti).
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