Cass. civ. n. 2064 del 24 gennaio 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA


Vendita forzata - Art. 2922 c.c. - Esclusione della garanzia per vizi della cosa venduta - Estensione - Limiti - Vendita di "aliud pro alio" - Configurabilità - Fattispecie.


Nella vendita forzata l'esclusione della garanzia per vizi della cosa, prevista dall'art. 2922 c.c., è limitata ai casi in cui la cosa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga per caratteristiche strutturali ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, e non riguarda, quindi, l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio" che è configurabile sia quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nella ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, sia quando risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. (In applicazione del principio la Corte ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'aggiudicatario di un autocarro in ragione della diversa data di immatricolazione dello stesso rispetto a quella indicata negli atti della procedura).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2922
Cod. Civ. art. 1490
Cod. Civ. art. 1492
Cod. Civ. art. 1494
Cod. Civ. art. 1497
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 14165/2016

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