Cass. pen. n. 1768 del 16 gennaio 2003
Testo massima n. 1
In tema di rogatoria internazionale all'estero, l'art. 3, par. 3 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che dispone che le copie e fotocopie trasmesse in luogo degli originali devono essere munite di certificazione di conformità, si riferisce solo ai documenti e ai fascicoli, cioè ad atti precostituiti in possesso dell'autorità richiesta e non anche agli atti istruttori che la stessa autorità sia chiamata a formare.
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