Cass. pen. n. 315 del 26 febbraio 1998
Testo massima n. 1
Anche in caso di riconoscimento di sentenze straniere, in sede di esecuzione valgono i principi generali in tema di inviolabilità del giudicato in base ai quali in sede di esecuzione sono deducibili esclusivamente i vizi attinenti al titolo esecutivo e non è possibile riproporre eccezioni relative al giudizio, a meno che o si tratti di inesistenza del titolo esecutivo (sentenza emessa a non judice) o di illegittimità intrinseca — e quindi inesigibilità — della pena, allorché la stessa non sia prevista dalla legge o ecceda, per specie o quantità, il limite legale.
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