Cass. civ. n. 20658 del 24 luglio 2024

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA Contratto di assicurazione - Descrizione del rischio - Onere dell'assicurato - Reticenze del contraente - Obbligo dell'assicuratore di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni sul rischio e l'adempimento delle prescrizioni per l'operatività della copertura - Esclusione - Assicurazione per conto altrui - Obbligo dell'assicuratore di riferire all’assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità - Esclusione.


Nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato e del contraente, i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c.; ne consegue che l'assicuratore può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall'assicurato o dal contraente, non avendo alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità, e non deve, nell'assicurazione per conto altrui, riferire all'assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7913 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1891
Cod. Civ. art. 1892
Cod. Civ. art. 1898
Cod. Civ. art. 1909

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