Cass. civ. n. 20658 del 24 luglio 2024
Testo massima n. 1
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA Contratto di assicurazione - Descrizione del rischio - Onere dell'assicurato - Reticenze del contraente - Obbligo dell'assicuratore di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni sul rischio e l'adempimento delle prescrizioni per l'operatività della copertura - Esclusione - Assicurazione per conto altrui - Obbligo dell'assicuratore di riferire all’assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità - Esclusione.
Nel contratto di assicurazione la descrizione del rischio è un onere dell'assicurato e del contraente, i quali, in caso di falsità o reticenze, sopportano le conseguenze previste dagli artt. 1892, 1898 o 1909 c.c.; ne consegue che l'assicuratore può legittimamente fare affidamento sulle circostanze dichiarate dall'assicurato o dal contraente, non avendo alcun obbligo di attivarsi per verificarne la verità, e non deve, nell'assicurazione per conto altrui, riferire all'assicurato le dichiarazioni del contraente delle quali ignori incolpevolmente la falsità.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1892
Cod. Civ. art. 1898
Cod. Civ. art. 1909