Cass. civ. n. 20660 del 22 luglio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE


Imposta di registro - Comunicazione avveramento condizione sospensiva tramite atto ricognitivo - Equipollenza alla denuncia ex art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986 - Sussistenza - Conseguenze sul termine da osservare.


In tema di imposta di registro, l'atto ricognitivo con cui viene comunicato all'amministrazione l'avveramento della condizione cui è sospensivamente condizionata l'efficacia dell'atto che consente la riscossione del tributo costituisce modalità alternativa ed equipollente alla denuncia prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 e va, pertanto, eseguito nello stesso termine previsto da tale disposizione.

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Riferimenti normativi

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19
Cod. Civ. art. 2720

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Precedenti: Cass. civ. n. 10023/2022

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