Cass. pen. n. 2539 del 3 luglio 1992

Testo massima n. 1


Nell'ordinamento giuridico inglese il termine «conspiracy» indica l'accordo tra due o più persone mirante alla realizzazione di un evento criminoso e seguito da un atto che sia rivelatore del detto accordo in quanto costituisce l'inizio della consumazione del reato previsto nell'accordo. Ne consegue che il reato di «conspiracy» va tenuto ben distinto dal nostro delitto di associazione per delinquere. Questo presuppone, infatti, la formazione e la permanenza, fra tre o più persone, di un vincolo associativo finalizzato allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti e la predisposizione comune di mezzi all'uopo idonei, mentre l'altro si concreta nell'accordo, tipico del concorso di persone nel reato, attraverso cui due o più soggetti decidono di commettere uno o più specifici fatti criminosi, accordo che non è punibile di per sè, ma costituisce reato solo se e quando del reato o dei reati programmati viene almeno iniziata l'esecuzione. (Fattispecie in tema di riconoscimento di sentenza penale straniera, esclusa in presenza delle condizioni previste dall'art. 733 lett. g), c.p.p.).

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