Cass. civ. n. 20670 del 22 luglio 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE


Procura alle liti rilasciata da parte non vedente - Carenza di sottoscrizione - Nullità - Sottoscrizione di due testimoni autenticata dal difensore - Irrilevanza - Fondamento - Art. 48 della legge n. 89 del 1913 - Applicabilità - Esclusione.


La procura alle liti non sottoscritta dalla parte, perché non vedente, è invalida per difetto di forma, anche se munita della sottoscrizione di due testimoni autenticata dal difensore, in quanto, ai fini dell'esercizio del potere di certificazione a quest'ultimo spettante ex art. 83 c.p.c., è necessaria la sottoscrizione dell'atto da parte del soggetto che conferisce la procura, anche se non vedente, non potendosi applicare, in mancanza della stessa, il regime di cui all'art. 48 della l. n. 89 del 1913, riservato al solo notaio.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Legge 16/02/1913 num. 89 art. 48

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Precedenti: Cass. civ. n. 2303/2010

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