Cass. pen. n. 20677 del 21 febbraio 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO - Reato di cui all'art. 326, comma primo, cod. pen. - Natura giuridica - Reato di pericolo effettivo - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.


Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio, previsto dall'art. 326, comma primo, cod. pen., ha natura di reato di pericolo concreto, posto a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la cui configurabilità va esclusa solo con riferimento alla divulgazione di notizie futili o insignificanti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'inoffensività della rivelazione da parte di un dirigente comunale della lista delle ditte partecipanti ad una gara ad uno degli imprenditori ad essa concorrente, il quale aveva poi ricevuto in subappalto parte dei lavori dalla ditta risultata vincitrice).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 4194 del 2022

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 326 com. 1

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