Cass. civ. n. 1122 del 18 gennaio 2007

Testo massima n. 1


La competenza per materia si determina, ai sensi dell'art. 10 c.p.c. ( dettato per la competenza per valore ma esprimente un principio generale e, come tale, applicabile anche in riferimento agli altri tipi di competenza), con criterio «a priori» secondo la prospettazione fornita dall'attore nella domanda. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza per materia del Tribunale, e non del giudice di pace, atteso che l'attrice lamentava di subire gravi turbative nell'esercizio del proprio diritto di proprietà su una cisterna da parte di alcuni comproprietari, ritenendo irrilevante a questi fini che i convenuti riconoscessero il diritto di proprietà dell'attrice sul bene, atteso che rimaneva comunque da accertare l'avvenuto compimento degli atti impeditivi, in tutto o in parte, del godimento e che il riconoscimento del diritto dominicale da parte dei convenuti non fosse idoneo a far inquadrare la controversia tra quelle relative «alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case» devolute alla competenza del giudice di pace).

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