Cass. civ. n. 2509 del 21 marzo 1997

Testo massima n. 1


Ai fini della individuazione del giudice competente ratione materiae, la determinazione della materia del contendere deve essere compiuta con riferimento alla domanda, e cioè alla sostanza della pretesa ed ai fatti posti a fondamento di essa, che il giudice può peraltro liberamente qualificare sotto l'aspetto giuridico, fermo restando che le eccezioni del convenuto, mentre non possono comportare l'esclusione della competenza individuata secondo i criteri suddetti, possono tuttavia concorrere alla sua individuazione quando essa non possa radicarsi in concreto con esclusivo riferimento al contenuto della domanda.

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