Cass. civ. n. 16667 del 16 luglio 2010

Testo massima n. 1


In materia processuale, la legge sopravvenuta ha immediata operatività (anche con riguardo alla giurisdizione o alla competenza) quando valga a radicare la competenza presso il giudice davanti al quale sia stato comunque promosso il giudizio, poiché in tal caso sussistono ragioni di economia processuale che giustificano la deroga all'art. 5 c.p.c.; pertanto, in tema di sanzioni amministrative concernenti la violazione finanziaria disciplinata dall'art. 195 del d.l.vo 24 febbraio 1998, n. 58, a seguito della modifica introdotta dall'art. 16 del d.l.vo 17 settembre 2007, n. 164, sussiste, nel caso di violazione commessa da persona fisica, anche la competenza del giudice del luogo di domicilio dell'autore di essa, davanti al quale deve essere giudicata l'opposizione ivi già proposta in epoca antecedente la citata modifica legislativa.

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