Cass. civ. n. 20707 del 17 luglio 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Responsabilità contrattuale del professionista - Nesso causale tra inadempimento e danno - Onere della prova a carico dell’attore - Fondamento - Fattispecie.


In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'esistenza di errori nella progettazione delle opere di difesa dalle esondazioni del lago di Como, aveva escluso la responsabilità dei professionisti, per non avere il Comune fornito la prova del nesso causale tra l'inadempimento e i danni patrimoniali lamentati).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2975 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2230
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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