Cass. civ. n. 20710 del 22 luglio 2025

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - VIOLENZA - IN GENERE


Deduzione quale vizio del consenso - Formule particolari - Esclusione - Esposizione relativa alla sussistenza del vizio - Condizioni.


Al fine di dedurre la violenza quale vizio del consenso, non occorrono formule particolari, ma si richiede che la parte esponga nelle sue difese gli argomenti di fatto e di diritto dai quali possa desumersi la sussistenza del vizio, sempre che dette difese siano univocamente orientate a chiedere espressamente l'annullamento del contratto o del negozio ed in tal senso così univocamente concludano.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1427
Cod. Civ. art. 1435

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Precedenti: Cass. civ. n. 1910/1985

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