Cass. civ. n. 20713 del 17 luglio 2023

Testo massima n. 1


COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE


Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Contestazione della competenza in relazione a foro convenzionale esclusivo - Onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni - Esclusione.


La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge; in tal caso, la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1321
Cod. Civ. art. 1322
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 21362/2020

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