Cass. civ. n. 20713 del 17 luglio 2023
Testo massima n. 1
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Contestazione della competenza in relazione a foro convenzionale esclusivo - Onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni - Esclusione.
La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge; in tal caso, la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1322
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.