Cass. civ. n. 20764 del 22 luglio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - MODALITA'


Presunzione di cessione in evasione d’imposta ex art. 1 e ss. d.P.R. n. 441 del 1997 - Applicabilità alle imposte dirette e indirette - Ammissibilità della prova contraria da parte del contribuente - Modalità.


La presunzione di cessione in evasione d'imposta, ex artt. 1 e ss. d.P.R. n. 441 del 1997, trova applicazione in riferimento sia alle imposte dirette che alle imposte indirette, potendo il contribuente fornire la prova contraria, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del medesimo d.P.R..

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Riferimenti normativi

DPR 10/11/1997 num. 441 art. 2
DPR 10/11/1997 num. 441 art. 4
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 26223/2021

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