Cass. civ. n. 9596 del 18 settembre 1993
Testo massima n. 1
La regola enunciata dall'art. 11 c.p.c. per cui, ove più creditori chiedano in giudizio l'adempimento dell'obbligazione nei limiti delle rispettive quote, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione, operante anche nel caso in cui la domanda sia proposta da un unico creditore, presuppone l'unicità del rapporto obbligatorio e la divisibilità dell'obbligazione. Esula quindi dall'ambito della norma l'ipotesi in cui tra il creditore ed i vari debitori sussistano autonome e distinte ragioni obbligatorie, se pure dipendenti da identico titolo, poiché in tal caso le singole domande debbono essere separatamente considerate ai fini della competenza per valore.
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