Cass. pen. n. 2078 del 12 dicembre 2023
Testo massima n. 1
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Art. 420-bis cod. proc. pen. - Formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Dichiarazione dello stato di latitanza - Procedimento in assenza - Legittimità - Condizioni.
Ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può ritenersi presupposto idoneo la sola corretta dichiarazione dello stato di latitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza del procedimento, non sostituisce, né elimina l'esigenza di una verifica, in concreto, dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE