Cass. civ. n. 20784 del 25 luglio 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Personale operante nel comparto della sanità pubblica - Tempo di vestizione e svestizione della divisa di lavoro - Qualificazione come orario di lavoro - Obbligo remunerativo - Rilevanza del lavoro a turni - Insussistenza - Rilevanza della sommatoria dei tempi di vestizione e svestizione a quelli di passaggio delle consegne per garantire la continuità assistenziale - Insussistenza.
Ai fini della qualificazione come orario di lavoro del tempo di vestizione e svestizione della divisa di lavoro - per il personale operante nel comparto della sanità pubblica - e del connesso obbligo retributivo, è irrilevante che il lavoro si svolga su turni o che il medesimo tempo si sommi ai tempi di passaggio delle consegne, necessari a garantire la continuità assistenziale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1366
Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1 com. 2