Cass. civ. n. 20784 del 25 luglio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE


Personale operante nel comparto della sanità pubblica - Tempo di vestizione e svestizione della divisa di lavoro - Qualificazione come orario di lavoro - Obbligo remunerativo - Rilevanza del lavoro a turni - Insussistenza - Rilevanza della sommatoria dei tempi di vestizione e svestizione a quelli di passaggio delle consegne per garantire la continuità assistenziale - Insussistenza.


Ai fini della qualificazione come orario di lavoro del tempo di vestizione e svestizione della divisa di lavoro - per il personale operante nel comparto della sanità pubblica - e del connesso obbligo retributivo, è irrilevante che il lavoro si svolga su turni o che il medesimo tempo si sommi ai tempi di passaggio delle consegne, necessari a garantire la continuità assistenziale.

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Riferimenti normativi

Contr. Coll. 21/05/2018
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1366
Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1 com. 2

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Precedenti: Cass. civ. n. 12935/2018

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