Cass. civ. n. 20793 del 23 luglio 2025

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - IN GENERE


Comunione tra i coniugi - Scioglimento - Costruzione su suolo appartenente ad uno dei coniugi - Acquisto per accessione - Diritti dell'altro coniuge - Valore dei materiali - Onere della prova.


Il principio generale dell'accessione ex art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, cosicché la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è, a sua volta, proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che ha contribuito all'onere della costruzione, spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere, nei confronti dell'altro coniuge, le somme spese a tal fine.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 177
Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 192
Cod. Civ. art. 934
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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