Cass. civ. n. 20794 del 18 luglio 2023

Testo massima n. 1


NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Relazione preordinata alla stipula di un mutuo ipotecario - Obblighi del notaio - Individuazione dell’esatta entità del diritto del concedente - Inclusione - Fattispecie.


Il notaio, incaricato da una banca di redigere una relazione finalizzata all'erogazione di un mutuo ipotecario, ha l'obbligo di individuare, nell'ambito dell'indagine in ordine alla libertà e disponibilità del bene dato in garanzia, l'esatta entità del diritto spettante al mutuatario sull'immobile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ai danni occorsi alla banca mutuante per l'avvio di un'infruttuosa espropriazione forzata dell'immobile ipotecato, aveva ravvisato la responsabilità del notaio per avere erroneamente attestato, nella relazione preliminare al mutuo, l'esclusiva titolarità, in capo al mutuatario, del bene, poi rivelatosi, invece, in comproprietà con altri soggetti).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11296 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2230
Cod. Civ. art. 2236
Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

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