Cass. civ. n. 20800 del 18 luglio 2023

Testo massima n. 1


BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE


Contraffazione di marchio - Domanda di retroversione degli utili in luogo di quella risarcitoria - Necessità di dolo o colpa - Esclusione - Riferimento ai maggiori utili conseguiti dal contraffattore - Fondamento.


In tema di diritti di privativa industriale, il titolare del marchio oggetto di contraffazione può chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, ai sensi dell'art. 125 del codice della proprietà industriale, senza che sia necessario allegare e provare che il convenuto abbia agito con colpa o dolo, ed anche nel caso in cui tali utili superino quelli che il titolare avrebbe potuto conseguire qualora la contraffazione non vi fosse stata, trattandosi di un rimedio diverso da quello puramente risarcitorio, improntato ad una funzione, oltre che compensativa anche dissuasiva e deterrente, volta a prevenire la pianificazione di attività contraffattive da parte di operatori economici più efficienti per capacità imprenditoriale del titolare del diritto di proprietà industriale.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 125
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 21832/2021

Ricerca altre sentenze