Cass. civ. n. 20802 del 25 luglio 2024
Testo massima n. 1
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
Art. 148 c.ass. - Decorrenza del termine in assenza di inoltro da parte dell'assicuratore della richiesta di integrazione della documentazione già inviata dall’assicurato - Proponibilità della domanda - Sussistenza - Fondamento.
L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente proponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148
Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1375