Cass. civ. n. 20852 del 23 luglio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE


Imposta di registro - Trasferimento del bene ex art. 2932 c.c. subordinato al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente - Assoggettamento ad imposta proporzionale ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986 - Rilevanza del soggetto che ha proposto l’azione - Esclusione - Fondamento.


La sentenza che ha disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento del bene a favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte di questi del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale, in applicazione dell'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, indipendentemente dal soggetto (promittente venditore o promissario acquirente) che abbia proposto l'azione, dovendo ritenersi sussistente la condizione meramente potestativa ogni qualvolta gli effetti dell'operazione negoziale dipendano dalla mera determinazione ovvero dalla scelta del promissario acquirente.

Riferimenti normativi

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27 com. 3
Cod. Civ. art. 2932

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Precedenti: Cass. civ. n. 7878/2012

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