Cass. pen. n. 20870 del 04 marzo 2025

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Omicidio del coniuge non divorziato - Pena dell’ergastolo anche per il caso in cui al momento del fatto fosse sostanzialmente cessato il vincolo coniugale - Omicidio dell'altra parte dell'unione civile, del convivente o della persona legata al colpevole da relazione affettiva - Pena temporanea per il caso in cui al momento del fatto la relazione fosse cessata - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577, comma primo, n. 1), cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede per l'omicidio del coniuge non divorziato la pena predeterminata dell'ergastolo pur quando sia acquisita la prova della sostanziale cessazione del vincolo coniugale, non essendo irragionevole né arbitraria, ma rientrando in una legittima scelta discrezionale di politica criminale del legislatore, la disparità di trattamento rispetto all'omicidio, punito con pena temporanea, che sia commesso in danno dell'altra parte dell'unione civile ovvero in danno di persona legata al colpevole da stabile convivenza o da relazione affettiva, ove le stesse siano cessate.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 46333 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 1
Cod. Pen. art. 577 com. 2
Legge 11/01/2018 num. 4 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST.
Costituzione art. 3 CORTE COST.

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