Cass. civ. n. 20888 del 18 luglio 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE


Ascensore - Ripartizione delle spese - Delibera di esecuzione di precedente nulla - Annullabilità - Fondamento - Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale dell’opposto- Necessità.


Le delibere dell'assemblea di condominio che ripartiscano le spese dando esecuzione a un criterio illegittimamente adottato in una precedente delibera nulla, sono annullabili e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole, di tal che la loro invalidità può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine previsto dall'art. 1137 c.c.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1343
Cod. Civ. art. 1346
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

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