Cass. civ. n. 20893 del 23 luglio 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE
Spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. - Principio della soccombenza rispetto all'esito finale del giudizio - Conseguenze.
La disciplina delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. è informata al principio della soccombenza, riferito all'esito finale del giudizio, sicché, anche in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, la parte il cui ricorso per cassazione sia stato rigettato non ha diritto alla rifusione delle stesse.
Riferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.