Cass. civ. n. 20922 del 18 luglio 2023

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Casalinga - Riduzione della capacità di lavoro domestico svolto a proprio favore - Danno patrimoniale - Configurabilità - Liquidazione - Criteri.


L'impedimento o la riduzione della capacità di svolgere il lavoro domestico a proprio favore determina un danno patrimoniale per la casalinga, liquidabile attraverso i parametri del reddito figurativo, desunto dal contratto collettivo delle COLF, ovvero del triplo della pensione sociale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16392 del 2010

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 1226

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