Cass. civ. n. 7997 del 26 giugno 1992
Testo massima n. 1
Il diritto dell'Inps al rimborso, da parte dell'assicuratore del danneggiante, delle spese mediche effettuate in favore dell'infortunato in incidente stradale discende da surrogazione nelle spettanze del danneggiato contro l'assicuratore medesimo, e, pertanto, al pari di queste ultime, integra un credito di valuta, come tale soggetto, in caso di ritardato soddisfacimento, alle disposizioni dell'art. 1224 c.c.