Cass. civ. n. 27401 del 18 novembre 2008
Testo massima n. 1
All'obbligazione di una società assicuratrice nei confronti di una regione, concernente il rimborso nella percentuale stabilita contrattualmente ed indipendentemente da qualsiasi accertamento di responsabilità delle somme corrisposte dall'ente per prestazioni ospedaliere erogate a persone rimaste coinvolte in sinistri stradali, non è applicabile la normativa che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno di cui all'art. 2947 c.c., bensì quella decennale di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di obbligazione che prescinde dal tema della responsabilità aquiliana, non riguardando in alcun modo, neppure indiretto e/o mediato, il risarcimento del danno, ed avendo, invece, natura convenzionale, siccome concernente il rimborso delle somme spese dall'ente per una ragione individuata dalla stessa previsione contrattuale e nei limiti da essa stabiliti. (Nella specie, relativa all'obbligazione di una società assicuratrice a rimborsare le spese di spedalità sostenute in conseguenza di sinistri stradali alla Regione Toscana derivante dalla convenzione stipulata tra tale ente e l'ANIA, la S.C., in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che il caso esaminato fosse diverso dalle ipotesi disciplinate dall'art. 142 del D.L.vo n. 209 del 2005, dall'art. 28 della L. 990 del 1969, abrogato dall'art. 354 del D.L.vo indicato, e dall'art. 1916 c.c., in cui si verte in tema di diritto di surroga fondato sull'accertamento della responsabilità).