Cass. civ. n. 20961 del 23 luglio 2025

Testo massima n. 1


SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA' - DI TESTARE - INCAPACITA' - IN GENERE


Incapacità a testare ex art. 591, comma 2, n. 3), c.c. - Presunzioni - Ammissibilità - Distribuzione onere probatorio.


In tema di incapacità a testare ex art. 591, comma 2, n. 3), c.c., il giudice di merito può trarne la prova dalle condizioni mentali del testatore in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di presunzioni, potendo l'incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; in tale ipotesi, spetta alla parte che sostiene la validità del negozio testamentario l'onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento della formazione del testamento.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 591 com. 2 lett. 3
Cod. Civ. art. 602
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727

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Precedenti: Cass. civ. n. 26873/2019

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