Cass. pen. n. 20989 del 12 dicembre 2024
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione - Reati commessi fra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - Disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 - Applicabilità - Ragioni.
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 161 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis
Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 CORTE COST.
Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 CORTE COST.
Legge 27/11/2021 num. 134 art. 2