Cass. pen. n. 20989 del 12 dicembre 2024

Sezione Unite

Testo massima n. 1


REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione - Reati commessi fra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - Disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017 - Applicabilità - Ragioni.


La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 2629 del 2024

Normativa correlata

Costituzione art. 25
Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 161 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis
Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 CORTE COST.
Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 CORTE COST.
Legge 27/11/2021 num. 134 art. 2

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