Cass. civ. n. 20990 del 18 luglio 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM
Società di persone - Autonoma capacità processuale - Sussistenza - Fattispecie.
La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi dotato di una propria autonomia sostanziale e di una propria capacità processuale, distinta da quella dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la legittimazione del socio di una società di persone a far valere l'inadempimento di un notaio al contratto con il quale questi era stato incaricato di procedere al conferimento di un bene del primo nella società, sul presupposto che parte di tale contratto fosse unicamente la società, non potendo qualificarsi il socio come terzo beneficiario della prestazione ai sensi dell'art. 1411 c.c. - avendo tratto dalla stessa, al più, un vantaggio di mero fatto -, né potendosi prospettare un effetto protettivo del contratto nei suoi confronti, difettando l'identità del suo interesse rispetto a quello della società stipulante).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2266
Cod. Proc. Civ. art. 81
Cod. Civ. art. 1372
Cod. Civ. art. 1411
Cod. Civ. art. 1375