Cass. civ. n. 20991 del 23 luglio 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE


Cause inscindibili - Unità del rapporto processuale - Estinzione parziale - Esclusione - Conseguenze - Tempestiva riassunzione solo nei confronti di alcuni litisconsorti necessari - Idoneità ad evitare l'estinzione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Necessità.


Il principio dell'unità del rapporto processuale tra cause inscindibili inibisce che esso possa estinguersi solo in parte e restare in vita per alcune delle azioni che ne costituiscono oggetto e ciò indipendentemente dall'eventuale eccezione di estinzione parziale sollevata da alcuna delle parti, giacché trova applicazione il rilievo officioso di cui al comma 4 dell'art. 307 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009; ne deriva che la tempestiva riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari non determina l'estinzione dell'intero processo, né delle sole cause non riassunte, dovendo il giudice, piuttosto, ordinare l'integrazione del contraddittorio.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 331
Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 17482/2012

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