Cass. civ. n. 20997 del 18 luglio 2023

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE Elemento soggettivo - Colpa grave - Prevedibilità della verificazione del sinistro - Accertamento “ex post” - Esclusione - Giudizio di prognosi postuma al momento della stipula del contratto - Necessità - Fattispecie.


In tema di annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892 c.c., l'elemento soggettivo della colpa grave, presupponendo la coscienza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione e la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni, va accertato non già tramite una verifica "ex post" della prevedibilità della verificazione del sinistro da parte dell'assicurato, bensì mediante un giudizio di prognosi postuma, da compiersi "ex ante" al momento della stipulazione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la colpa dell'assicurato unicamente in virtù del lasso temporale di sette mesi intercorso tra la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato e la proposizione della domanda giudiziaria, omettendo di indagare se, al momento della sottoscrizione della polizza, il "sinistro" fosse prevedibile, alla stregua delle dichiarazioni fornite nel questionario e in relazione al tempo trascorso prima della ricezione del reclamo, nonché al contenuto di quest'ultimo).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12086 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1892
Cod. Civ. art. 1892

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